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Certificati addio
dal 7 marzo 2001 le
amministrazioni e i servizi pubblici non possono più chiedere i
certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare
l’autocertificazione
Questa è una delle novità più importanti del D.P.R. del 28.12.2000 n°445
sulla documentazione amministrativa. Si completa così il cammino avviato
nel 1997 dalle leggi Bassanini
per
semplificare la vita ai cittadini
e non costringerli più a fare i fattorini tra un’amministrazione e
l’altra
per dimostrare di essere nati,
residenti o addirittura di essere in vita.
Le Amministrazioni e i servizi
pubblici
non potranno più
chiedere i certificati relativi a:
-
data e luogo di nascita
-
residenza
-
cittadinanza
-
godimento dei diritti civili e politici
-
stato di celibe, coniugato, vedovo o
stato libero
-
stato di famiglia
-
esistenza in vita
-
nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell’ascendente o discendente
-
iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni
-
appartenenza a ordini professionali
-
titolo di studio, esami sostenuti
-
qualifica professionale posseduta,
titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica
-
situazione reddituale o economica anche
ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali
-
assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
-
possesso e numero del codice fiscale,
della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio
dell’anagrafe tributaria
-
stato di disoccupazione
-
qualità di pensionato e categoria di
pensione
-
qualità di studente
-
qualità di legale rappresentante di
persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
-
iscrizione presso associazioni o
formazioni sociali di qualsiasi tipo
-
tutte le situazioni relative
all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate
nel foglio matricolare dello stato di servizio
-
di non aver riportato condanne penali e
di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa
-
di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali
-
qualità di convivenza a carico
-
tutti i dati a diretta conoscenza
dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
-
di non trovarsi in stato di liquidazione
o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
La richiesta di questi certificati da parte delle
amministrazioni e dei servizi pubblici costituirà violazione dei
doveri d’ufficio:
Al posto dei certificati, amministrazioni
e servizi pubblici dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i
dati direttamente, facendosi indicare dall’interessato gli elementi
necessari (ad es. per il diploma di scuola secondaria il cittadino dovrà
indicare l’istituto e l’anno in cui si è diplomato).
Attenzione:
-
i certificati medici, veterinari, di
origine, di conformità C.E.E., di marchi o brevetti non possono essere
sostituiti dall’autocertificazione
-
è sempre possibile per i cittadini
chiedere il rilascio dei certificati; sono le amministrazioni
che non possono pretenderli.
Chi deve accettare l’autocertificazione
-
le amministrazioni pubbliche
-
i servizi pubblici e cioè le aziende che
hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia,
il servizio postale, le reti telefoniche ecc. Per esempio le aziende
municipalizzate, l’Enel, le Poste (ad eccezione del servizio
Bancoposta), la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade,
ecc.-
I
Tribunali
non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione.
L’autocertificazione e i privati
L’autocertificazione è estesa ai privati (ad es. banche e assicurazioni)
che decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle
amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un
obbligo, ma una facoltà.
Come si fa
l’autocertificazione
Per sostituire i certificati basta una semplice
dichiarazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e
bollo. Per agevolare i cittadini le amministrazioni devono mettere
a disposizione i moduli.
-
I documenti d’identità al posto dei certificati
L’esibizione di un documento d’identità
o di riconoscimento (ad esempio carta d’identità, passaporto, patente di
guida, libretto di pensione etc.), a seconda dei dati che contiene,
sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato
civile.
-
Niente più autentiche
su domande e dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni
Per presentare le domande e le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà alle amministrazioni e ai servizi
pubblici la firma non deve più essere autenticata. E’ sufficiente
firmarle davanti al dipendente
addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando la
fotocopia di un documento di identità.
Si ricorda che con le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le
condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono
già compresi nell’elenco dei certificati che le amministrazioni non
possono più chiedere (ad esempio di essere erede, di essere proprietario o
affittuario di un appartamento, il proprio stato di servizio, la
conformità all’originale della copia di un documento, etc.).
L’autentica della firma rimane per le
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare ai privati
e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici
(pensioni, contributi, etc.) da parte di altre persone.
Chi può fare le dichiarazioni sostitutive
-
i cittadini italiani
-
i cittadini dell’Unione Europea
-
i cittadini dei paesi extracomunitari in
possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare
l’autocertificazione limitatamente ai dati che sono attestabili dalle
pubbliche amministrazioni italiane
Domande e autocertificazione per fax e per via
telematica
Tutte le domande e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici
possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un
documento di identità e per e-mail identificandosi con la carta d’identità
elettronica.
Autentica di copia
Si potrà dichiarare che è conforme
all’originale:
-
la copia di un documento tenuto o
rilasciato da una pubblica amministrazione
-
la copia di una pubblicazione, di un
titolo di studio e di servizio
-
la copia di documenti fiscali che
debbono essere conservati dai privati.
Non è più necessario, quindi, far
autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso
l’amministrazione a cui devono essere consegnati, ma è sufficiente una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata davanti al
dipendente addetto oppure presentata o inviata con la fotocopia del
documento d’identità.
Impedimento per ragioni di salute
Quando una persona non è in grado di
rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo impedimento per ragioni
di salute, un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in
mancanza, un altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione
nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando
l’esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al
pubblico ufficiale che accerta l’identità della persona che ha fatto la
dichiarazione.
Le responsabilità di chi
autocertifica
Il cittadino è responsabile di quello che
dichiara con l’autocertificazione. Le amministrazioni hanno fiducia nel
cittadino e al tempo stesso effettuano controlli sulla corrispondenza alla
verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa il
cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria e decade
dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.
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