Licenza di Pesca

Dal 2005, nella Regione Toscana, per la pesca dilettantistica non è più necessaria la Licenza, ma basta la ricevuta del versamento.

Costituisce esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura, all’uccisione o al richiamo della fauna ittica per i fini predetti, mediante l’impiego di arnesi o sostanze a ciò destinati o comunque in qualsiasi modo.
La pesca dilettantistica può essere esercitata da chiunque abbia provveduto al versamento della tassa di concessione regionale.
La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui devono essere riportati oltre al nome, cognome e residenza anche la data ed il comune di nascita.
La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente ad un documento di identità valido.

La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta:
a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da Enti locali;
b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca;
c) per la pesca a pagamento negli impianti di cui all'art. 12 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.7.

I mezzi consentiti per la pesca dilettantistica sono quelli elencati all'art. 2 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 agosto 2005, n. 54/R.
L'esercizio della pesca, così come riportato all'art. 15 della L.R. 7/2005, è consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze:

a) licenza Tipo A: di durata annuale, autorizza la pesca professionale nonché quella dilettantistica con gli attrezzi di cui alla lettera b);
b) licenza di Tipo B: di durata annuale, autorizza l'esercizio della pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e bilancia;
c) licenza di tipo C: della durata di quindici giorni, autorizza la pesca con gli attrezzi di cui alla lettera b);
d) licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all'art. 21 della L.R. 7/2005.

L'importo delle tasse di concessione regionali dovute è così determinato:

a) euro 50,00 per la licenza di tipo A)
b) euro 35,00 per la licenza di tipo B)
c) euro 10,00 per la licenza di tipo C)
d) euro 1,00 per la licenza di tipo D)

La durata della licenza di pesca decorre dalla data del versamento della tassa di concessione regionale.
I versamenti della tassa di concessione regionale si effettuano sul c.c. postale n. 26730507 intestato a REGIONE TOSCANA - Tesoreria regionale - TASSA PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA.

Normativa Vigente:
Legge Regionale Toscana n. 7 del 03.01.2005.