Comune di Pitigliano

01-12-2017 SALDO IMU 2017

IMU 2017

Il versamento dovrà essere effettuato:
1^ Rata - Acconto: 16 giugno 2017
2^ Rata - Saldo: 18 dicembre 2017

E' possibile versare l'intero importo (acconto+saldo) entro la scadenza della 1^ rata.

ALIQUOTE:
Aliquota base: 9,00 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili.

Prima casa e relative pertinenze: 4,00 per mille (SOLO categorie catastali A/1, A/8, A9)
Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Gli immobili strumentali all'attività agricola, i terreni agricoli, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, con relative pertinenze sono esenti da IMU.


Il versamento dovrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
G716 è il codice catastale del Comune di Pitigliano
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU in acconto e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Pitigliano con ANUTEL all’indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloiuc2017/?comune=G716
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI PITIGLIANO.

Si ricorda che:

- Gli immobili rurali strumentali all’attività agricola ed i terreni agricoli presenti sul territorio comunale attualmente sono esenti da IMU

- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e lo 0,14% al Comune;

- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A (esclusa A10), C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (esclusa D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011. La riduzione si applica anche alla TASI

- Possono essere considerate prime case di abitazione gli immobili di proprietà di anziani residenti in istituti di ricovero, in quanto stabilito con specifica regolamentazione comunale adottata con delibera del Consiglio Comunale n.39 del 30.10.2012.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=G716.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Pitigliano anche telefonicamente al numero 0564 616322

Download Regolamento IMU